Art. 333 CC

Responsabilità

1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.
2 Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.
3 Ove occorra, si rivolgerà all’autorità competente per i provvedimenti necessari.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità del capo difamiglia Il dovere di vigilanza ai sensi dell'art. 333 CC non comprende soltanto l'obbligo di esercitare una vigilanza nel senso proprio del termine ma anche quello di prendere le misure propri…
    · 07/11/1974 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Responsabilità civile delle imprese di strade ferrate. 1. Presupposti perchè la colpa di terzi liberi l'impresa ferroviaria dalla sua responsabilità civile, giusta l'art. 1 LResp
    · 22/05/1969 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 57_II_127
    01/01/1931 · 8 citazioni
  4. 4
    · 10/03/1977 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Responsabilità del capo di famiglia (art. 333 CC)
    · 14/06/2007 · 4 citazioni
  6. 6
    DTF 79_II_350
    11/07/1953 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Nichtanhandnahme mit Kostenauflage
    BES.2016.159
    · 01/02/2017 · 2 citazioni de
  • 14/06/2007 · 2 citazioni de
  • 14/06/2007 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.