Art. 377 CC
Piano terapeutico
1 Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.
2 Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3 Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.
4 Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 71_I_1586 citazioni07/05/1945 · 6 citazioni
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2Costituzione di un nuovo domicilio dopo l'istituzione di una curatela; competenza territoriale per l'interdizione del curatelato4 citazioni
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3Cambiamento di domicilio di un tutelato4 citazioni
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4Art. 23 e 376 cpv. 1 CC3 citazioni
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5Sindacato del Tribunale federale.3 citazioni
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6DTF 56_I_1743 citazioni01/01/1930 · 3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erweiterung der Beistandschaft in Bezug auf medizinische Belange, Wechsel des bisherigen Vertretungsbeistands, Entzug der aufschiebenden Wirkung und Interessenwahrung2 citazioniVD.2014.45· 09/04/2010 · 2 citazioni de
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2 citazioni05/02/2001 · 2 citazioni de
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Beistandschaft (Platzierung im Pflegeheim)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.