Art. 444 CC
Esame della competenza
1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza.
2 Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente.
3 Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo.
4 Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Determinazione dell'autorità di protezione degli adulti competente in caso di conflitto intercantonale34 citazioni
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2Determinazione dell'autorità tutoria competente in caso di conflitto intercantonale22 citazioni
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3Mantenimento della competenza delle autorità svizzere in caso di trasferimento in uno Stato non contraente2 citazioni
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4Protezione degli adulti; decisione dell'autorità cantonale di reclamo; diritto di interporre ricorso in materia civile; art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF2 citazioni
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5Decorso dei termini.0 citazioni
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6Esecuzione promossa contro una persona sotto tutela0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.