Art. 557 CC

Pubblicazione

1 Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.
2 Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorità.
3 Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Comunicazione del testamento (art. 556 CC)
    · 13/07/1972 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Produzione d'un certificato d'eredità quale titolo giustificativo per l'iscrizione d'un trapasso di immobili in caso di eredità (art.18RRF). 1. Il certificato d'eredità rilasciato dall'autorità competente dell'ultimo do…
    · 21/06/1956 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 69_II_357
    01/01/1943 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 39_I_601
    28/11/1913 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.