Art. 557 CC
Pubblicazione
1 Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.
2 Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorità.
3 Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Comunicazione del testamento (art. 556 CC)2 citazioni
-
2Produzione d'un certificato d'eredità quale titolo giustificativo per l'iscrizione d'un trapasso di immobili in caso di eredità (art.18RRF). 1. Il certificato d'eredità rilasciato dall'autorità competente dell'ultimo do…1 citazioni
-
3DTF 69_II_3570 citazioni01/01/1943 · 0 citazioni
-
4DTF 39_I_6010 citazioni28/11/1913 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
8 citazioni31/08/2017 · 8 citazioni de
-
4 citazioni
-
Gebühren und Auslagen4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.