Art. 611 CC
1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi.
2 Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall’autorità competente, tenuto calcolo dell’uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi.
3 L’attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso per riforma al Tribunale federale contro una decisione sul quesito di sapere se l'esecutore testamentario può di sua volontà e contro il volere di un erede vendere a trattative private un immobile appartenente a…13 citazioni
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2Divisione ereditaria. 1. Compenso previsto nell'art. 633 CC10 citazioni
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3Principi e regole del diritto della divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione9 citazioni
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4Divisione di un'eredità (art. 604 CC); rapporto tra il diritto processuale cantonale e il diritto civile federale8 citazioni
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5DTF 78_II_4088 citazioni16/10/1952 · 8 citazioni
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6Vendita di un bene della successione; attribuzioni dell'autorità competente7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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3 citazioni01/03/2001 · 3 citazioni de
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Divisione ereditaria2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.