Art. 611 CC

1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi.
2 Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall’autorità competente, tenuto calcolo dell’uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi.
3 L’attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso per riforma al Tribunale federale contro una decisione sul quesito di sapere se l'esecutore testamentario può di sua volontà e contro il volere di un erede vendere a trattative private un immobile appartenente a…
    · 06/05/1971 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Divisione ereditaria. 1. Compenso previsto nell'art. 633 CC
    · 29/10/1959 · 10 citazioni
  3. 3
    Principi e regole del diritto della divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione
    · 22/06/2017 · 9 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divisione di un'eredità (art. 604 CC); rapporto tra il diritto processuale cantonale e il diritto civile federale
    · 12/06/1975 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 78_II_408
    16/10/1952 · 8 citazioni
  6. 6
    Vendita di un bene della successione; attribuzioni dell'autorità competente
    · 14/10/2010 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.