Art. 612 CC
1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi.
2 Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d’accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo.
3 Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l’autorità decide se l’incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso per riforma al Tribunale federale contro una decisione sul quesito di sapere se l'esecutore testamentario può di sua volontà e contro il volere di un erede vendere a trattative private un immobile appartenente a…15 citazioni
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2Principi e regole del diritto della divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione10 citazioni
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3Divisione ereditaria. 1. Compenso previsto nell'art. 633 CC9 citazioni
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4Vendita di un bene della successione; attribuzioni dell'autorità competente8 citazioni
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5DTF 78_II_4088 citazioni16/10/1952 · 8 citazioni
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61. Ricorso di diritto pubblico evaso quale ricorso per riforma6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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Divisione ereditaria2 citazioni
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Entscheid Kantonsgericht, 25.04.20182 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.