Art. 612a CC

1 Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell’eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.
2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.
3 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
4 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Attribuzione dell'appartamento risp. della casa al coniuge superstite (art. 612a CC)
    · 01/07/1993 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Principi e regole del diritto della divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione
    · 22/06/2017 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Servitù d'uso su di una parte di un fondo (art. 745 segg. e 781 CC)
    · 20/09/1990 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.