Art. 712d CC
Atto costitutivo
1 La proprietà per piani è costituita con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 L’iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: 1. un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all’ordinamento della proprietà per piani; 2. una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l’ordinamento della proprietà per piani.
3 Il negozio richiede per la sua validità l’atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione della proprietà per piani (art. 712g cpv. 3 CC). 1. In che misura l'art. 27 CC, il principio dell'uguaglianza di trattamento invocato in base all'art. 2 CC, e la garanzia…3 citazioni
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2Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario1 citazioni
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3Fede pubblica del registro fondiario; limiti0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kaufvertrag; Werkvertrag1 citazioni
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Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZOR.2022.101 citazioniZOR.2022.10· 22/09/2022 · 1 citazioni de
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Negative Feststellungsklage1 citazioniLB210001· 08/04/2021 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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