Art. 712d CC

Atto costitutivo

1 La proprietà per piani è costituita con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 L’iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: 1. un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all’ordinamento della proprietà per piani; 2. una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l’ordinamento della proprietà per piani.
3 Il negozio richiede per la sua validità l’atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione della proprietà per piani (art. 712g cpv. 3 CC). 1. In che misura l'art. 27 CC, il principio dell'uguaglianza di trattamento invocato in base all'art. 2 CC, e la garanzia…
    · 06/11/1985 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario
    · 19/10/2020 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Fede pubblica del registro fondiario; limiti
    · 02/03/2004 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kaufvertrag; Werkvertrag
    · 19/12/2023 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZOR.2022.10
    ZOR.2022.10
    · 22/09/2022 · 1 citazioni de
  • Negative Feststellungsklage
    LB210001
    · 08/04/2021 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.