Art. 727 CC
1 Quando due o più cose mobili di diversi proprietari sieno siffattamente mescolate od incorporate da non poter più essere separate senza notevole deterioramento, o senza un lavoro od una spesa sproporzionati, gli interessati diventano comproprietari della nuova cosa, in proporzione del valore che le sue singole parti avevano al momento della loro unione o mescolanza.
2 Quando una cosa mobile sia stata siffattamente mescolata od unita con un’altra da sembrare una parte accessoria di questa, il tutto appartiene al proprietario della parte principale.
3 Sono riservate le disposizioni sul risarcimento del danno e sull’arricchimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11 citazioni
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2Restituzione di azioni al portatore (art. 641 CC)1 citazioni
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30 citazioni
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4Art. 148 cpv. 1 CP. 1. Le monete auree svizzere di 100, 20 e 10 fr. non constituiscono denaro ai sensi della legge. 2. L'acquirente in buona fede che compera una simile moneta rubata è leso, perchè fornisce la sua prest…0 citazioni
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50 citazioni
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6DTF 71_II_900 citazioni01/03/1945 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Beschleunigungsgebot; Willkür; Unschuldsvermutung; Notwehr; versuchte schwere Körperverletzung; mehrfacher Diebstahl3 citazioni
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1 citazioni19/11/2015 · 1 citazioni de
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Mehrfache Gläubigerschädigung, mehrfache qualifizierte Veruntreuung; Strafzumessung1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.