Art. 743 CC
1 Se il fondo dominante o serviente è diviso, la servitù sussiste su tutte le sue parti.
2 Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che l’esercizio della servitù è limitato a talune parti, la servitù è cancellata relativamente alle parti non interessate.
3 La procedura di aggiornamento è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione e la modifica delle iscrizioni nel registro fondiario.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario0 citazioni
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2Comproprietà di un'installazione costituita in servitù0 citazioni
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3Servitù prediale (diritto di passo con carro); riunione del fondo dominante con un altro immobile0 citazioni
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4DTF 67_I_1240 citazioni29/05/1941 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fahrwegrecht1 citazioni
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1 citazioni05/10/2006 · 1 citazioni de
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privatrechtliche Baueinsprache0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.