Art. 788 CC
Da parte del debitore
1 Il debitore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: 1. se l’avente diritto non rispetta il contratto costitutivo dell’onere; 2. dopo trent’anni dalla costituzione, anche se l’onere fu convenuto per una durata maggiore od in perpetuo.
2 Se il riscatto ha luogo dopo trent’anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.
3 Non può essere chiesto il riscatto quando l’onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Nozione dell'approvvigionamento d'acqua; l'obbligo di fornitura assunto dal proprietario della sorgente può essere l'oggetto di un onere fondiario (consid. 2). 2. Natura dell'obbligo di manutenzione della rete di dis…7 citazioni
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2Scioglimento di un contratto generatore di obbligazioni di lunga durata, fondato sotto il dominio del vecchio diritto cantonale5 citazioni
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3Onere fondiario del vecchio diritto; diritto intertemporale (art. 2 e 17 Tit. fin4 citazioni
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4Onere fondiario; riscatto dopo trent'anni dalla sua costituzione; esclusione del riscatto? (art. 788 cpv. 1 num. 2, cpv. 3 CC). 1. Le disposizioni del CC sul riscatto di un onere fondiario dopo trent'anni dalla sua cost…2 citazioni
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5DTF 52_II_272 citazioni17/02/1926 · 2 citazioni
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6Garanzia della proprietà; tasse per la fornitura d'acqua; disdetta di un obbligo di fornire gratuitamente dell'acqua (onere fondiario), fondato sul diritto previgente1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta0 citazioniZB.2012.22· 25/01/2013 · 0 citazioni de
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0 citazioni16/03/2001 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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