Art. 919 CC
Concetto
1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere.
2 Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione del possesso6 citazioni
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2Protezione del possesso (art. 926 sgg4 citazioni
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3Costituzione d'un pegno su titoli al portatore (interpretazione dell'art. 901 cp. 1 CC), in modo particolare d'un pegno posteriore (art. 903 CC). (consid. 1 e 2.) A quali condizioni il creditore pignoratizio posteriore…4 citazioni
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4Protezione del possesso e della proprietà contro violazioni dei rapporti di vicinato3 citazioni
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5Turbativa del possesso; voli e atterraggi di parapendio2 citazioni
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6Assistenza internazionale in materia penale; legittimazione a impugnare una decisione di chiusura1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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Besitzesschutz, Nachbarrecht3 citazioni
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3 citazioni23/11/2009 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.