Art. 919 CC

Concetto

1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere.
2 Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione del possesso
    · 22/11/1968 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione del possesso (art. 926 sgg
    · 27/02/1957 · 4 citazioni
  3. 3
    Costituzione d'un pegno su titoli al portatore (interpretazione dell'art. 901 cp. 1 CC), in modo particolare d'un pegno posteriore (art. 903 CC). (consid. 1 e 2.) A quali condizioni il creditore pignoratizio posteriore…
    · 14/06/1955 · 4 citazioni
  4. 4
    Protezione del possesso e della proprietà contro violazioni dei rapporti di vicinato
    · 18/09/1959 · 3 citazioni
  5. 5
    Turbativa del possesso; voli e atterraggi di parapendio
    · 23/11/2009 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Assistenza internazionale in materia penale; legittimazione a impugnare una decisione di chiusura
    · 02/02/2011 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.