Art. 82 CPC
Procedura
1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch’essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.
2 Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
3 Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
4 La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Valore litigioso28 citazioni
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2Azione di chiamata in causa; quantificazione delle conclusioni; azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso16 citazioni
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3Ammissione dell'azione di chiamata in causa8 citazioni
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4Azione di chiamata in causa; intervento adesivo; qualità per ricorrere al Tribunale federale3 citazioni
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5Ripartizione delle spese nel processo di chiamata in causa2 citazioni
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6Revoca dell'assistenza giudiziaria durante il processo2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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4 citazioni
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Ehescheidung (Streitverkündungsklage)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.