Fatti

A. [A.] è nato nel 1988 ed è stato naturalizzato svizzero nel 2017, all'età di 29 anni. È stato esonerato dall'imposta di esenzione militare (LTEO) nel 2017 (a causa della sua naturalizzazione) e ha pagato quella relativa all'anno 2018. Con decisione del 25 settembre 2020, confermata in sede di reclamo il 24 novembre 2020, il Servizio ginevrino dell'imposta di esenzione dal servizio ha assoggettato [A.] alla LTEO per l'anno 2019. La Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra ha respinto il ricorso di [A.] contro tale decisione. [A.] ha quindi ricorso al Tribunale federale, concludendo per la non sottoposizione all'imposta di esenzione dall'obbligo di servire per l'anno 2019.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'applicazione del nuovo diritto alla situazione di A. (che prevede nuovamente il suo assoggettamento alla LTEO a partire dal 2019) non costituisca un'applicazione retroattiva della legge. Infatti, gli elementi di base determinanti che servono da fondamento alla LTEO (incorporazione o meno in una formazione dell'esercito, sottoposizione o meno all'obbligo di servire nel civile, adempimento o meno del servizio militare o civile) si sono verificati o esistevano nel 2019, ovvero sotto l'impero della nuova legge entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Il fatto che, secondo il vecchio diritto, il 2018 costituisse l'ultimo anno di assoggettamento di [A.] alla LTEO, poiché aveva raggiunto i 30 anni di età alla fine del 2018, e che sia stato nuovamente sottoposto, in virtù del nuovo diritto, all'obbligo di pagare l'imposta di esenzione dal…