Art. 3 LBCR
1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l’autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d’averla ottenuta.
2 L’autorizzazione è concessa se:
- a. la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all’importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l’importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall’altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un’efficace vigilanza sulla gestione;
- b. la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
- c. le persone incaricate dell’amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un’attività irreprensibile; c.bis le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;
- d. le persone incaricate della gestione della banca sono domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumerne le responsabilità.
3 La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l’informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l’attività dell’istituto, il capitale sociale o l’organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l’approvazione della FINMA.
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5 Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del cpv. 2 lett. cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L’obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.
6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all’anno, le persone che adempiono le esigenze del cpv. 5.
7 Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all’estero una filiale, una succursale, un’agenzia o una rappresentanza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liquidazione, quale provvedimento di vigilanza, di un intermediario finanziario oberato di debiti che ha accettato soldi dal pubblico, senza disporre della necessaria autorizzazione29 citazioni
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2Principio secondo cui nessuno è tenuto ad autoincriminarsi26 citazioni
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3Ordine di dare avvio a una revisione straordinaria per determinare se una società sia sottoposta alla legislazione sulle banche; obbligo di anticipare le spese19 citazioni
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4Ammissibilità della designazione di un osservatore al fine di sapere se un'attività va sottoposta ad autorizzazione bancaria o borsistica12 citazioni
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5Liquidazione di un intermediario finanziario che esercita un'attività contraria alla legge9 citazioni
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6Art. 32 cpv. 1 Cost3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni
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14 citazioni
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13 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.