Art. 23 Cost.
Libertà d’associazione
1 La libertà d’associazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.
3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo2 citazioni
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2Elezione del Gran Consiglio zurighese ed elezione delle sue Commissioni; cambio di partito di una granconsigliera tra la data dell'elezione e la costituzione del Parlamento1 citazioni
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3La libertà di credo della Chiesa cattolica romana dello Stato e il diritto delle chiese riconosciute dallo Stato non sono lesi dalla condizione imposta alla Chiesa cattolica romana dello Stato dei Grigioni di versare un…1 citazioni
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4Contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro sulla base del CCL di un ramo professionale all'associazione competente per l'attuazione del CCL1 citazioni
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5Approvazione dei piani della nuova linea FFS Mattstetten-Rothrist ("Ferrovia 2000")1 citazioni
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6Espropriazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta2 citazioni
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2025.1691 citazioniSST.2025.169· 15/04/2026 · 1 citazioni de
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2025.1701 citazioniSST.2025.170· 15/04/2026 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.