Art. 205 CO
1 Quando sia dovuta la garanzia pei difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere coll’azione redibitoria la risoluzione della vendita o coll’azione estimatoria il risarcimento pel minor valore della cosa.
2 Quando sia chiesta la risoluzione e il giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l’indennità pel minor valore della cosa.
3 Quando l’indennità per la diminuzione di valore uguagli l’ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di compravendita, azione estimatoria (art. 205 CO)7 citazioni
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2Compravendita di fondi, dolo, ratifica, garanzia7 citazioni
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3Imprescrittibilità dell'eccezione di dolo (art. 60 cpv. 3 CO); relazione tra le pretese fondate sulla garanzia per i difetti della cosa venduta e l'invalidazione del contratto per vizi della volontà5 citazioni
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4Natura giuridica del contratto informatico; garanzia per difetti; facoltà del giudice adito con un'azione redibitoria di aggiudicare solo un'indennità per minor valore (art.205 cpv. 2 CO)5 citazioni
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5Acquisto di un'azienda commerciale mediante compera di tutte le azioni 1. In caso d'adempimento imperfetto l'acquirente può invocare, a scelta, la garanzia per i difetti della cosa o i vizi del contratto5 citazioni
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6Vendita d'un immobile, garanzia per qualità promesse, art. 197 e 205 cp. 1 CO5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto di compravendita2 citazioni
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Forderung aus Unternehmenskaufvertrag1 citazioni
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1 citazioni01/05/2009 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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