Art. 205 CO

1 Quando sia dovuta la garanzia pei difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere coll’azione redibitoria la risoluzione della vendita o coll’azione estimatoria il risarcimento pel minor valore della cosa.
2 Quando sia chiesta la risoluzione e il giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l’indennità pel minor valore della cosa.
3 Quando l’indennità per la diminuzione di valore uguagli l’ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto di compravendita, azione estimatoria (art. 205 CO)
    · 05/06/1985 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Compravendita di fondi, dolo, ratifica, garanzia
    · 30/11/1962 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Imprescrittibilità dell'eccezione di dolo (art. 60 cpv. 3 CO); relazione tra le pretese fondate sulla garanzia per i difetti della cosa venduta e l'invalidazione del contratto per vizi della volontà
    · 14/12/2000 · 5 citazioni
  4. 4
    Natura giuridica del contratto informatico; garanzia per difetti; facoltà del giudice adito con un'azione redibitoria di aggiudicare solo un'indennità per minor valore (art.205 cpv. 2 CO)
    · 27/08/1998 · 5 citazioni
  5. 5
    Acquisto di un'azienda commerciale mediante compera di tutte le azioni 1. In caso d'adempimento imperfetto l'acquirente può invocare, a scelta, la garanzia per i difetti della cosa o i vizi del contratto
    · 10/11/1981 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Vendita d'un immobile, garanzia per qualità promesse, art. 197 e 205 cp. 1 CO
    · 26/04/1955 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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