Art. 324b CO

Eccezioni

1 Se, in virtù di disposizioni legali, il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche d’un impedimento al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua persona e intervenuto senza sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le prestazioni dovute dall’assicurazione per il tempo limitato compensano almeno i quattro quinti del salario.
2 Se le prestazioni dell’assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare la differenza fra queste e i quattro quinti del salario.
3 Se le prestazioni assicurative sono versate solo dopo un periodo di attesa, il datore di lavoro deve versare durante questo periodo almeno i quattro quinti del salario.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 103 lett. a OG: Legittimazione a interporre opposizione
    · 11/10/2004 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Differimento del pagamento delle rendite d'invalidità
    · 14/10/2016 · 1 citazioni
  3. 3
    Obbligo di continuare a versare il salario; regresso del datore di lavoro (art. 51 cpv. 2 CO)
    · 26/09/2000 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 119 cpv. 3 e 324a cpv. 1 CO
    · 13/01/2000 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 13/06/1989 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.