Art. 324b CO
Eccezioni
1 Se, in virtù di disposizioni legali, il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche d’un impedimento al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua persona e intervenuto senza sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le prestazioni dovute dall’assicurazione per il tempo limitato compensano almeno i quattro quinti del salario.
2 Se le prestazioni dell’assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare la differenza fra queste e i quattro quinti del salario.
3 Se le prestazioni assicurative sono versate solo dopo un periodo di attesa, il datore di lavoro deve versare durante questo periodo almeno i quattro quinti del salario.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 103 lett. a OG: Legittimazione a interporre opposizione3 citazioni
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2Differimento del pagamento delle rendite d'invalidità1 citazioni
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3Obbligo di continuare a versare il salario; regresso del datore di lavoro (art. 51 cpv. 2 CO)1 citazioni
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4Art. 119 cpv. 3 e 324a cpv. 1 CO0 citazioni
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50 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni30/09/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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