Art. 332 CO
1 Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
2 Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l’acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali.
3 Il lavoratore che ha fatto un’invenzione o un design conformemente al cpv. 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l’invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.
4 Se l’invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell’invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l’impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell’azienda.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 24 cpv. 2 lett. c, 26 cpv. 2 e 28 cpv. 1 LAD2 citazioni
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22 citazioni
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3DTF 78_II_4411 citazioni23/12/1952 · 1 citazioni
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4DTF 57_II_1851 citazioni01/01/1931 · 1 citazioni
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5DTF 49_II_3431 citazioni01/01/1923 · 1 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Diritto d'autore2 citazioni
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Imposte cantonali e comunali del Cantone Soletta e imposta federale diretta, periodo fiscale 20100 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.