Art. 574 CO
1 La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.
2 Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev’essere notificato dai soci per l’iscrizione nel registro di commercio.
3 Quando sia proposta l’azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d’una parte, ordinare misure provvisionali.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Società in nome collettivo Art. 568 cpv. 3 CO5 citazioni
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2Società in nome collettivo3 citazioni
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3Morte di un socio di una società semplice composta da due persone fisiche; sorte giuridica di un fondo in proprietà comune dei soci nel caso di scioglimento della società (art. 545 cpv. 1 n. 2 CO; art. 550 cpv. 1 CO; ar…1 citazioni
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4Società in nome collettivo, società in accomandita0 citazioni
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5DTF 74_II_1720 citazioni19/10/1948 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag1 citazioni
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1 citazioni
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0 citazioni26/08/2014 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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