Art. 574 CO

1 La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.
2 Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev’essere notificato dai soci per l’iscrizione nel registro di commercio.
3 Quando sia proposta l’azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d’una parte, ordinare misure provvisionali.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Società in nome collettivo Art. 568 cpv. 3 CO
    · 10/12/1974 · 5 citazioni
  2. 2
    Società in nome collettivo
    · 26/09/1967 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Morte di un socio di una società semplice composta da due persone fisiche; sorte giuridica di un fondo in proprietà comune dei soci nel caso di scioglimento della società (art. 545 cpv. 1 n. 2 CO; art. 550 cpv. 1 CO; ar…
    · 04/05/1993 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Società in nome collettivo, società in accomandita
    · 16/11/1969 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 74_II_172
    19/10/1948 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.