Art. 659a CO
1 Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto di queste azioni e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.
2 Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione.
3 Se il diritto di voto è esercitato nonostante sia sospeso, si applicano le disposizioni sulla partecipazione illecita all’assemblea generale (art. 691).
4 La società è tenuta a iscrivere a bilancio, quale posta negativa del capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e), un importo corrispondente al valore d’acquisto delle azioni proprie.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio di determinanza del bilancio commerciale; norma di correzione; contabilizzazione delle proprie azioni senza incidenza sull'utile0 citazioni
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2Fusione agevolata; rapporti di partecipazione indiretti0 citazioni
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3Sospensione del diritto di voto; fondazione padronale di previdenza0 citazioni
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4Azione di restituzione e azione di responsabilità; ammissibilità di prestiti fra società del medesimo gruppo; distribuibilità dell'aggio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse1 citazioniHG200002· 18/05/2021 · 1 citazioni de
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ad 1 & 2: mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung (Bereicherungsabsicht), mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache Erschleichung einer falschen Beurkundung und mehrfache Umgehung der Bewilligungspflicht ad 3: mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung (Bereicherungsabsicht) etc.0 citazioniSB.2018.46· 30/09/2022 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.