Art. 692 CO
1 Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell’assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono.
2 Ogni azionista ha almeno un voto anche se possegga una sola azione. Lo statuto può tuttavia limitare il n. dei voti spettanti ai possessori di più azioni.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Scelta di un curatore per la società in vista della promozione di un'azione di responsabilità contro gli organi della società2 citazioni
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2Sospensione del diritto di voto; fondazione padronale di previdenza1 citazioni
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3Società anonima; azione volta all'annullamento di una decisione dell'assemblea generale concernente l'assestamento della società mediante la riduzione del capitale azionario a zero e simultaneo riaumento dello stesso ad…1 citazioni
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4Contratto concernente l'esercizio dei diritti dell'azionista1 citazioni
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5Società anonime1 citazioni
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6Diritto delle società anonime Art. 703 CO0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse1 citazioniHG200002· 18/05/2021 · 1 citazioni de
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Feststellung1 citazioniHG190159· 21/04/2021 · 1 citazioni de
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1 citazioni03/08/2006 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.