Art. 270 LEF

Termine di ultimazione della procedura di fallimento

1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.
2 In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ritardata giustizia
    · 21/05/1981 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ritardo ingiustificato
    · 19/02/1993 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Legittimazione ricorsuale di un ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF) - in un caso in cui è invocata la nullità di un provvedimento ufficiale (consid. 2). 2. Aggiudicazione in una vendita ai pubblici incanti (art. 126…
    · 02/09/1991 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Fallimento; decisione dell'assemblea dei creditori di sostituire l'amministrazione del fallimento. 1. Le decisioni della seconda e di qualsiasi ulteriore assemblea dei creditori possono essere impugnate soltanto per vio…
    · 17/06/1983 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Indennità dovuta all'amministrazione speciale del fallimento nel caso di procedure complesse (art. 49a cpv. 2 OTLEF)
    · 12/09/1994 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca 1. Procedura d'omologazione davanti all'autorità cantonale dei concordati per le banche (art. 37 cpv. 5 LBCR, art. 52 RE della LBCR, art. 8 e segg
    · 27/06/1969 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.