Art. 270 LEF
Termine di ultimazione della procedura di fallimento
1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.
2 In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ritardata giustizia12 citazioni
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2Ritardo ingiustificato11 citazioni
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31. Legittimazione ricorsuale di un ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF) - in un caso in cui è invocata la nullità di un provvedimento ufficiale (consid. 2). 2. Aggiudicazione in una vendita ai pubblici incanti (art. 126…1 citazioni
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4Fallimento; decisione dell'assemblea dei creditori di sostituire l'amministrazione del fallimento. 1. Le decisioni della seconda e di qualsiasi ulteriore assemblea dei creditori possono essere impugnate soltanto per vio…1 citazioni
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5Indennità dovuta all'amministrazione speciale del fallimento nel caso di procedure complesse (art. 49a cpv. 2 OTLEF)0 citazioni
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6Concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca 1. Procedura d'omologazione davanti all'autorità cantonale dei concordati per le banche (art. 37 cpv. 5 LBCR, art. 52 RE della LBCR, art. 8 e segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni
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Grundstückschätzung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.