Art. 299 CPP

Definizione e scopo

1 La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell’istruzione da parte del pubblico ministero.
2 Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell’imputato:
  1. a. deve essere emesso un decreto d’accusa;
  2. b. deve essere promossa l’accusa;
  3. c. deve essere abbandonato il procedimento.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
    · 01/10/2014 · 30 citazioni
  2. 2
    Rinvio dell'accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 CPP); assunzione delle prove (art. 343 CPP)
    · 16/12/2014 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media
    · 26/05/2021 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni
    · 01/02/2016 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Verbalizzazione della querela presentata oralmente; prova dell'esistenza di una valida querela; disinteresse del danneggiato per il procedimento penale
    · 15/05/2019 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.