Art. 299 CPP
Definizione e scopo
1 La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e dell’istruzione da parte del pubblico ministero.
2 Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell’imputato:
- a. deve essere emesso un decreto d’accusa;
- b. deve essere promossa l’accusa;
- c. deve essere abbandonato il procedimento.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni30 citazioni
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2Rinvio dell'accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 CPP); assunzione delle prove (art. 343 CPP)6 citazioni
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3Domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media2 citazioni
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4Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni2 citazioni
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5Verbalizzazione della querela presentata oralmente; prova dell'esistenza di una valida querela; disinteresse del danneggiato per il procedimento penale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni
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9 citazioni
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Widerhandlung gegen das Geldspielgesetz7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.