Art. 271 CC
Cittadinanza
1 Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
2 Se assume il cognome dell’altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trasmissione del diritto di membro di una corporazione (art. 8, 37 cpv. 2 e 191 Cost.). Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico; potere d'esame (consid. 1)4 citazioni
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2Motivi gravi per il cambiamento del nome3 citazioni
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3Costituzionalità e conformità alla CEDU dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per filiazione secondo il Codice civile2 citazioni
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42 citazioni
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5Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale quale decisione in materia di misure cautelari1 citazioni
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6Portata dell'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale da parte della donna maritata, fondato sull'art. 8b Tit.fin1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verweigerung des Genossenbürgerrechts2 citazioni
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2 citazioni22/05/2006 · 2 citazioni de
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Cambiamento del nome1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.