Art. 324 CC
1 Se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio.
2 Essa può segnatamente dare istruzioni per l’amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie.
3 Le disposizioni sulla protezione del figlio s’applicano per analogia alla procedura e alla competenza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 78_IV_411 citazioni01/01/1952 · 1 citazioni
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2Competenza internazionale per ordinare una diffida ai debitori secondo l'art. 291 CC; Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni; vecchia…0 citazioni
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3324 cpv. 1 CC 1. L'azione che non tende unicamente alla rettifica del cognome di un figlio nel senso dell'art. 45 cpv. 1 CC, ma a far statuire definitivamente dal giudice sul nome contestato (art. 29 CC) è una causa civ…0 citazioni
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4Naturalizzazione agevolata (art. 27 LCit.). Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e comunale che sua madre possiede o possedeva da ultimo; se la madre possiede più di una cittadinanza cantonale e comunale, il fig…0 citazioni
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50 citazioni
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6Ricorso di diritto amministrativo contro una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verwaltung des Kindsvermögens1 citazioniVWBES.2020.16· 24/10/2019 · 1 citazioni de
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Misure di protezione del minore1 citazioniVWBES.2017.116· 08/12/2014 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.