Art. 335 CC

Fondazioni di famiglia

1 Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.
2 L’erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di nullità di una fondazione
    · 15/12/1967 · 25 citazioni Riassunto
  2. 2
    Fondazione di famiglia (art. 335 CC)
    · 10/06/1982 · 24 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 73_II_81
    01/01/1947 · 19 citazioni
  4. 4
    DTF 75_II_81
    17/03/1949 · 15 citazioni
  5. 5
    Diritto internazionale privato; fondazione di famiglia detta di mantenimento
    · 17/11/2009 · 13 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 71_I_265
    29/06/1945 · 12 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.