Art. 553 CC
1 La compilazione dell’inventario è ordinata se: 1. un erede minorenne è sotto tutela o deve esservi sottoposto; 2. un erede è durevolmente assente senza rappresentante; 3. uno degli eredi o l’autorità di protezione degli adulti la richiede; 4. un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.
2 Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto.
3 La compilazione dell’inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Estensione dell'obbligo di fornire informazioni in materia di inventario assicurativo17 citazioni
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2Effetti di un inventario assicurativo ai sensi dell'art. 553 CC sulla successione di un cittadino italiano con il suo ultimo domicilio in Svizzera; art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e…5 citazioni
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3Applicabilità del CPC nell'ambito della volontaria giurisdizione4 citazioni
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4Ricorso per riforma4 citazioni
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5DTF 62_II_1292 citazioni03/07/1936 · 2 citazioni
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6Diritto di chiedere il beneficio d'inventario1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentliches Inventar (Art. 580 ZGB)6 citazioni
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Divisione ereditaria5 citazioni
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3 citazioni09/01/2019 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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