Art. 553 CC

1 La compilazione dell’inventario è ordinata se: 1. un erede minorenne è sotto tutela o deve esservi sottoposto; 2. un erede è durevolmente assente senza rappresentante; 3. uno degli eredi o l’autorità di protezione degli adulti la richiede; 4. un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.
2 Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto.
3 La compilazione dell’inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Estensione dell'obbligo di fornire informazioni in materia di inventario assicurativo
    · 16/07/1992 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Effetti di un inventario assicurativo ai sensi dell'art. 553 CC sulla successione di un cittadino italiano con il suo ultimo domicilio in Svizzera; art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e…
    · 10/10/1994 · 5 citazioni
  3. 3
    Applicabilità del CPC nell'ambito della volontaria giurisdizione
    · 25/04/2013 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ricorso per riforma
    · 15/01/1968 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 62_II_129
    03/07/1936 · 2 citazioni
  6. 6
    Diritto di chiedere il beneficio d'inventario
    · 28/06/2017 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.