Art. 583 CC

1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell’eredità devono essere inventariati d’officio.
2 L’iscrizione nell’inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Egli risponde del valore di stima obiettivo al momento dell'apertura della successione (consid. 7d, e).
    · 07/06/1984 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Beneficio d'inventario; possibilità unica di consultazione e di presa di posizione nella procedura di beneficio d'inventario; cognizione dell'autorità competente
    · 17/07/2018 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 79_II_362
    03/12/1953 · 4 citazioni
  4. 4
    Accettazione di un'eredità con il beneficio d'inventario; responsabilità oltre l'inventario; mancata notificazione di un credito senza colpa del titolare (art. 590 cpv. 2 CC)
    · 13/10/1964 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 38_I_299
    05/06/1912 · 1 citazioni
  6. 6
    Esecuzione nei confronti di un'eredità
    · 23/03/1990 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 23/08/2006 · 4 citazioni de Riassunto
  • Obergericht / Zivilgericht / 3. Zivilkammer — ZBE.2023.9
    ZBE.2023.9
    · 05/08/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.