Art. 712i CC
1 Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario.
2 L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.
3 Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto della comunione dei comproprietari per piani di costituire un'ipoteca per garantire il proprio diritto ai contributi nei confronti dei comproprietari per piani (art. 712i CC). 1. Il diritto della comunione dei c…5 citazioni
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2Proprietà per piani3 citazioni
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3Fede pubblica del registro fondiario; limiti1 citazioni
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4Esecuzione in via di pignoramento; elenco oneri; ipoteca legale in garanzia dei crediti della comunione dei comproprietari per piani per i contributi decorsi negli ultimi tre anni0 citazioni
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5Ipoteca legale in favore della comunione dei comproprietari per piani; calcolo del termine di tre anni relativo ai crediti per i contributi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vormerkung eines Pfandrechts (Stockwerkeigentum)4 citazioni
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2 citazioni02/03/2004 · 2 citazioni de
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Forderung und Pfandrecht1 citazioniLB230007· 06/12/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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