Art. 34 CO
Limiti e revoca
1 La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato.
2 La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla.
3 Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l’abbia loro parimente fatta conoscere.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rappresentanza; protezione della buona fede di un terzo (art. 33 cpv. 3 CO)14 citazioni
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24 citazioni
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3Rappresentanza. 1. Portata dell'autorizzazione nei rapporti esterni, qualora il terzo si fondi sulla semplice dichiarazione del rappresentante, il quale dichiara di essere rappresentante generale (consid. 1). 2. Interpr…2 citazioni
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4Art. 974 segg1 citazioni
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5Prima assemblea dei creditori0 citazioni
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6Falsità ideologica in documenti0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verrechnungssteuer (Verjährung der Regressforderung)3 citazioni
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Revisione della pianificazione locale2 citazioni
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Ricorso contro l'arresto1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.