Art. 34 CO

Limiti e revoca

1 La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato.
2 La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla.
3 Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l’abbia loro parimente fatta conoscere.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rappresentanza; protezione della buona fede di un terzo (art. 33 cpv. 3 CO)
    · 21/06/1994 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 13/04/1959 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rappresentanza. 1. Portata dell'autorizzazione nei rapporti esterni, qualora il terzo si fondi sulla semplice dichiarazione del rappresentante, il quale dichiara di essere rappresentante generale (consid. 1). 2. Interpr…
    · 15/05/1973 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 974 segg
    · 05/04/1991 · 1 citazioni
  5. 5
    Prima assemblea dei creditori
    · 06/05/2009 · 0 citazioni
  6. 6
    Falsità ideologica in documenti
    · 26/09/1996 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verrechnungssteuer (Verjährung der Regressforderung)
    · 07/05/2013 · 3 citazioni de
  • Revisione della pianificazione locale
    · 04/04/2006 · 2 citazioni de
  • Ricorso contro l'arresto
    · 21/03/2023 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.