Art. 347 CO
1 Mediante il contratto d’impiego del commesso viaggiatore, questi si obbliga, per conto d’un commerciante, industriale o capo d’azienda d’altro genere gestita in forma commerciale, a trattare o concludere fuori dei locali dell’azienda affari di qualsiasi natura, contro rimunerazione.
2 Non è considerato commesso viaggiatore il lavoratore che prevalentemente non viaggia o che lavora soltanto occasionalmente o transitoriamente per il datore di lavoro, nonché il viaggiatore che conclude affari per conto proprio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 78_II_2301 citazioni01/01/1952 · 1 citazioni
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2Azioni in materia di diritto del lavoro; fatti con doppia rilevanza0 citazioni
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3Rimborso delle spese del commesso viaggiatore; perenzione della pretesa perché fatta valere tardivamente0 citazioni
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4Protezione dalla disdetta in caso di malattia e d'infortunio0 citazioni
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50 citazioni
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6Esclusione unilaterale del diritto di disdetta. 1. Se, in violazione dell'art. 347 cpv. 3 CO, sono stati convenuti termini disuguali di disdetta in favore del padrone, bisogna applicare alle due parti il più lungo dei d…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Qualifizierung des Vertragsverhältnisses; fristlose Entlassung; Lohn2 citazioni
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1 citazioni
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Arbeitsvertrag; Spesenentschädigung1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.