Art. 718 CO
In genere
1 Il consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
2 Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).
3 Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la società.
4 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l, sempre che l’elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario. Essa deve avere accesso al libro delle azioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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112 citazioni
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2Potere dell'amministratore di ratificare un "negozio con sé stesso" in senso lato (art. 718 cpv. 1 CO)9 citazioni
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3Designazione del rappresentante in giudizio della società, capacità processuale della società anonima, pregiudizio irreparabile8 citazioni
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48 citazioni
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5Art. 718 cpv. 1 CO. 1. Il testo chiaro di un'obbligazione solidale esclude qualsiasi interpretazione nel senso di una fideiussione (consid. 2). 2. Abbandono espresso della giurisprudenza che, nell'applicazione dell'art.…6 citazioni
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6L'estensione dei poteri di rappresentanza degli organi d'una persona giuridica si determina secondo lo statuto personale che regge la capacità d'agire della stessa (consid. 1)6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni20/06/2016 · 10 citazioni de
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Auftrag, Schuldanerkennung, Anwaltshonorar8 citazioni
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Aberkennung6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.