Art. 265 CPP

Obbligo di consegna

1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli.
2 Non sottostanno all’obbligo di consegna:
  1. a. l’imputato;
  2. b. le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro diritto;
  3. c. le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da: 1. poterle rendere penalmente responsabili, oppure 2. poterle rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
3 L’autorità penale può ingiungere all’obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all’articolo 292 CP o con la multa disciplinare.
4 Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l’obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l’ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricerca online e sequestro provvisorio di comunicazioni via chat su una rete sociale digitale; dissigillamento
    · 24/05/2017 · 24 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 30/05/2016 · 23 citazioni
  3. 3
    Art. 246-248 e art. 263 CPP
    · 17/01/2018 · 22 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 67a AIMP
    · 14/01/2015 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ordine di edizione dei dati di un conto Facebook
    · 16/11/2016 · 7 citazioni Riassunto
  6. 6
    Assistenza giudiziaria nazionale, inammissibilità di mezzi coercitivi procedurali
    · 10/07/2023 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.