Art. 479 CC
Onere della prova
1 Perché la diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicata la causa nella sua disposizione.
2 Se il diseredato contesta la fondatezza della causa di diseredazione, l’erede od il legatario che ne profitta deve fornirne la prova.
3 Se non può essere fornita questa prova, o se la causa di diseredazione non è indicata, la disposizione vale per la parte che eccede la legittima del diseredato, salvo che sia la conseguenza di un manifesto errore del disponente circa la sussistenza della causa di diseredazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diseredazione per grave violazione degli obblighi di famiglia (art. 477 n. 2 CC)7 citazioni
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21. L'azione di un erede diseredato tendente a far dichiarare ingiustificata la diseredazione (per mancata indicazione della causa o perchè l'indicazione è inesatta) e volta al conseguimento della legittima (art. 479 cp.…5 citazioni
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3Obbligo di restituzione dei discendenti4 citazioni
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4Nullità della diseredazione per indicazione inesatta della causa (art. 479 cp. 2 CC)4 citazioni
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5DTF 73_II_2084 citazioni01/01/1947 · 4 citazioni
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6DTF 52_II_1134 citazioni01/01/1926 · 4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung1 citazioni
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Rimborso delle prestazioni complementari all'AVS/AI1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.