Art. 581 CC

1 L’inventario è compilato dall’autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell’eredità, con l’indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2 Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all’autorità competente che ne lo richieda.
3 In ispecie gli eredi devono comunicare all’autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Beneficio d'inventario; possibilità unica di consultazione e di presa di posizione nella procedura di beneficio d'inventario; cognizione dell'autorità competente
    · 17/07/2018 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Estensione dell'obbligo di fornire informazioni in materia di inventario assicurativo
    · 16/07/1992 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 79_II_362
    03/12/1953 · 2 citazioni
  4. 4
    Petizione d'eredità, art. 598 segg
    · 02/05/2006 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…
    · 27/02/1992 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 10/01/1985 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/06/2000 · 5 citazioni de
  • Verlängerung der Deliberationsfrist (Erbschaft)
    · 27/01/2020 · 2 citazioni de
  • OG.2024.00023
    14/03/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.