Art. 581 CC
1 L’inventario è compilato dall’autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell’eredità, con l’indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2 Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all’autorità competente che ne lo richieda.
3 In ispecie gli eredi devono comunicare all’autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Beneficio d'inventario; possibilità unica di consultazione e di presa di posizione nella procedura di beneficio d'inventario; cognizione dell'autorità competente13 citazioni
-
2Estensione dell'obbligo di fornire informazioni in materia di inventario assicurativo6 citazioni
-
3DTF 79_II_3622 citazioni03/12/1953 · 2 citazioni
-
4Petizione d'eredità, art. 598 segg1 citazioni
-
5Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…1 citazioni
-
60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
5 citazioni27/06/2000 · 5 citazioni de
-
Verlängerung der Deliberationsfrist (Erbschaft)2 citazioni
-
OG.2024.000231 citazioni14/03/2025 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.