Art. 943 CC
1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi: 1. i beni immobili; 2. i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi; 3. le miniere; 4. le quote di comproprietà d’un fondo.
2 Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d’intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d’un fondo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divisione di un diritto di superficie per sé stante e permanente intavolato nel registro fondiario3 citazioni
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2Consenso del proprietario del fondo alla trasmissione di un diritto di superficie per sé stante e permanente3 citazioni
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3Ammissibilità e portata giuridica d'un diritto di superficie di secondo grado. 1. Un diritto di superficie intavolato nel registro fondiario come diritto per sè stante e permanente può essere a sua volta gravato da una…2 citazioni
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4Lavori di costruzione su parti comuni nell'interesse particolare di alcuni comproprietari per piani1 citazioni
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5DTF 52_II_271 citazioni17/02/1926 · 1 citazioni
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6Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundbuch1 citazioni
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SB.2024.000010 citazioni27/03/2024 · 0 citazioni de
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Baurechtszins, negative Feststellungsklage0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.