Art. 112 CO
1 Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta.
2 Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l’adempimento, se tale fu l’intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine.
3 In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest’ultimo di voler far valere il suo diritto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 112 CO: Previdenza professionale più estesa: Diritto dei superstiti al capitale di decesso16 citazioni
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2Prestazioni di previdenza e di libero passaggio nell'ambito di una successione16 citazioni
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3Decorre dal momento in cui l'istituto di previdenza prende attendibile conoscenza di fatti da cui possa con sicurezza dedurre che è stata commessa reticenza (consid. 6a).9 citazioni
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4Effetti di un contratto collettivo di lavoro (art. 357 CO); clausola di pari trattamento; contratto a favore di terzi (art. 112 CO)7 citazioni
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5Domanda di esecuzione da parte di un fondo d'investimento (art. 67 LEF)5 citazioni
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6Contratto di lavoro; credito della vedova del lavoratore nei confronti della fondazione di previdenza a favore del personale5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Schiedsgerichte; Zuständigkeit6 citazioni
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Forderung aus Konzessionsvertrag4 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.