Art. 138 CO
1 Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità adita.
2 Quando l’interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.
3 Quando l’interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prescrizione di crediti; eccezione di prescrizione sollevata nella procedura di ricorso (art. 134 segg19 citazioni
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2Prescrizione del diritto al risarcimento del danno, interruzione12 citazioni
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3Sospensione della prescrizione della pretesa di risarcimento danni12 citazioni
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4Interruzione della prescrizione durante il processo10 citazioni
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56 citazioni
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6Prescrizione dei crediti; interruzione della prescrizione durante il procedimento giudiziario; termine suppletorio (art. 137 cpv. 1, 138 cpv. 1 e 139 CO)5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni21/01/2009 · 5 citazioni de
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Haftung des Arbeitgebers)3 citazioni
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ZG.2010.006463 citazioni19/03/2015 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.