Art. 138 CO

1 Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità adita.
2 Quando l’interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.
3 Quando l’interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prescrizione di crediti; eccezione di prescrizione sollevata nella procedura di ricorso (art. 134 segg
    · 04/02/1997 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prescrizione del diritto al risarcimento del danno, interruzione
    · 10/08/2015 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Sospensione della prescrizione della pretesa di risarcimento danni
    · 19/12/2008 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Interruzione della prescrizione durante il processo
    · 29/04/1980 · 10 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 25/04/2005 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    Prescrizione dei crediti; interruzione della prescrizione durante il procedimento giudiziario; termine suppletorio (art. 137 cpv. 1, 138 cpv. 1 e 139 CO)
    · 24/02/2004 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/01/2009 · 5 citazioni de
  • Alters- und Hinterlassenenversicherung (Haftung des Arbeitgebers)
    · 21/06/2018 · 3 citazioni de Riassunto
  • ZG.2010.00646
    19/03/2015 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.