Art. 259g CO
1 Il conduttore di un immobile, se esige la riparazione del difetto da parte del locatore, deve fissargli per scritto un congruo termine e può avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, depositerà presso un ufficio designato dal Cantone le pigioni che giungeranno a scadenza. Lo avviserà per scritto anche del deposito.
2 Le pigioni depositate sono reputate pagate.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riduzione della pigione per difetto della cosa locata17 citazioni
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2Deposito delle pigioni; disdetta straordinaria per mora del conduttore (art. 257d CO e 259g CO)16 citazioni
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3Deposito della pigione in caso di difetti della cosa locata (art. 259g CO)9 citazioni
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4Procedura semplificata; deposito di pigioni5 citazioni
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5Deposito della pigione; effetto di adempimento3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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5 citazioni08/02/2006 · 5 citazioni de
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Hinterlegung des Mietzinses3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.