Art. 405 CO
Morte, incapacità, fallimento
1 Salvo che il contrario risulti dalla convenzione o dalla natura dell’affare, il mandato si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.
2 Qualora però la cessazione del mandato ponesse in pericolo gli interessi del mandante, il mandatario, il suo erede o il suo rappresentante sono tenuti a provvedere alla continuazione dell’affare medesimo, finché il mandante, il suo erede o il suo rappresentante si trovino in condizioni di provvedervi direttamente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perdita della capacità civile del mandante, cessazione del mandato, pattuizione della sua continuazione4 citazioni
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2Mandato avente per oggetto la gestione fiduciaria d'un patrimonio; diritto del mandante alla restituzione; prescrizione. 1. Diritto applicabile2 citazioni
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3Confisca di valori patrimoniali nei confronti degli eredi dell'imputato; procura processuale oltre la morte1 citazioni
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4Contratto avente per oggetto la cessione e la ripresa di uno studio medico; protezione della personalità dei pazienti (art. 28 CC, art. 20 CO). 1. Nella misura in cui tale contratto ha per oggetto la cessione del goodwi…1 citazioni
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5Il deposito e il conto congiunti soggiacciono in principio alle regole sul mandato (consid. 2)1 citazioni
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61. Art. 28 CP in relazione con l'art. 13 lett. b LCSl0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2024.000231 citazioni14/03/2025 · 1 citazioni de
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1 citazioni23/05/2005 · 1 citazioni de
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SR.2022.000070 citazioni06/07/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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