Art. 956 CO

1 Il diritto di usare la ditta d’un privato o d’una società commerciale o d’una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, spetta esclusivamente al proprietario della medesima.
2 Chiunque risenta pregiudizio per l’indebito uso d’una ditta può procedere affinché cessi l’abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 24/09/1996 · 80 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 27/04/1992 · 70 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ditte commerciali
    · 14/06/1966 · 46 citazioni Riassunto
  4. 4
    Protezione delle ditte commerciali
    · 07/09/2005 · 40 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto delle ditte commerciali
    · 09/07/1974 · 36 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 951 cpv. 2 e 956 cpv. 2 CO
    · 26/10/1971 · 31 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Firmen- und Markenrecht
    · 25/08/2015 · 19 citazioni de
  • Firmen- und Markenrecht; unlauterer Wettbewerb
    · 01/10/2018 · 18 citazioni de
  • 12/07/2012 · 17 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.