Art. 76 CPP
Disposizioni generali
1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
2 L’estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l’esattezza del verbale.
3 Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.
4 Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interrogatorio dell'imputato; annullamento e rinvio della sentenza di prima istanza da parte del tribunale d'appello46 citazioni
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2Verbalizzazione della querela presentata oralmente; prova dell'esistenza di una valida querela; disinteresse del danneggiato per il procedimento penale14 citazioni
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3Obbligo di verbalizzazione di sopralluoghi esperiti nell'ambito di procedimenti giudiziari amministrativi (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le risultanze del sopralluogo devono di massima essere verbalizzate per iscritto e alle p…13 citazioni
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4Apertura dell'istruzione penale9 citazioni
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5Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni8 citazioni
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6Apparenza di prevenzione del pubblico ministero7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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34 citazioni
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Pornografie; Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbot; willkürliche Beweiswürdigung20 citazioni
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11 citazioni12/11/2012 · 11 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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