Art. 260a CC

1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell’autore del riconoscimento.
2 L’autore del riconoscimento può proporre l’azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.
3 L’azione è diretta contro l’autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di contestazione del riconoscimento di paternità: legittimazione a ricorrere al Tribunale federale; legittimazione passiva
    · 31/05/2012 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legittimazione attiva a contestare un riconoscimento di paternità; questioni relative alla prova nel processo concernente la filiazione
    · 12/10/2017 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contestazione dell'adozione
    · 14/04/2011 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Indebito arricchimento
    · 16/10/2003 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Legittimazione di un terzo a ricorrere all'autorità tutoria contro una decisione che istituisce una curatela su di un figlio nato al di fuori del matrimonio (art. 420, 392 n. 2, 309 cpv. 2 CC)
    · 06/03/1995 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Questione del diritto di conoscere la propria discendenza
    · 18/12/2017 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.