Art. 392 CC

Rinuncia a una curatela

Se l’istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all’estensione dei compiti, l’autorità di protezione degli adulti può: 1. provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; 2. conferire a un terzo l’incarico di provvedere a singoli compiti; oppure 3. designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Quest'ultimo non può più rappresentare validamente il tutelato (consid. 5). 3. Può la buona fede della controparte sostituire il difetto di potere del rappresentante legale? Questione lasciata indecisa (consid. 6).
    · 04/06/1981 · 24 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rappresentanza dei genitori per i figli minorenni (art. 306 cpv. 2 e art. 392 n. 2 CC)
    · 17/02/1992 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    Principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel diritto di protezione degli adulti
    · 10/12/2013 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Legittimazione di un terzo a ricorrere all'autorità tutoria contro una decisione che istituisce una curatela su di un figlio nato al di fuori del matrimonio (art. 420, 392 n. 2, 309 cpv. 2 CC)
    · 06/03/1995 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Istituzione di una curatela a favore di una fondazione ai sensi dell'art. 393 n. 4 del CC
    · 03/10/2000 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 07/02/1985 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.