Art. 648 CC
Disposizione
1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2 Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un’altra norma.
3 I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori14 citazioni
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2Regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione della proprietà per piani (art. 712g cpv. 3 CC). 1. In che misura l'art. 27 CC, il principio dell'uguaglianza di trattamento invocato in base all'art. 2 CC, e la garanzia…13 citazioni
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3Cambiamento della destinazione di una cosa (art. 648 cpv. 2 CC); lavori di costruzione in una proprietà per piani (art. 647d combinato con l'art. 712g CC)10 citazioni
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4Sistemazione edile da parte di un comproprietario per piani (art. 712a e 712b CC); modifica della destinazione di una cosa (art. 648 cpv. 2 CC)7 citazioni
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5Comproprietà7 citazioni
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6Lavori di costruzione in una proprietà per piani; diritto di veto del comproprietario per piani non consenziente6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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5 citazioni15/10/2001 · 5 citazioni de
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Anfechtung von Beschlüssen einer Stockwerkeigentümergemeinschaft4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.