Art. 651 CC
1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri.
2 Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti.
3 Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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18 citazioni
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2Scioglimento della comproprietà in materia di beni immobili, secondo l'art. 650 CC: a) Una vendita che non è conforme ai requisiti legali perchè non è stata approvata dall'autorità tutoria giusta l'art. 404 cp. 3 CC non…6 citazioni
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3DTF 72_II_1606 citazioni01/01/1946 · 6 citazioni
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4Divisione della comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti; realizzazione forzata3 citazioni
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5Azienda agricola; divisione della comproprietà1 citazioni
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61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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Abolizione della comproprietà8 citazioni
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Ehescheidung (Güterrecht)5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.